Sez. L - , Ordinanza n. 4981 del 15/02/2022 (Rv. 663888 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Incentivo ex art. 18 della l. n. 109 del 1994 - Limiti al compenso imposti dall'art. 13 bis del d.l. n. 90 del 2014, conv. dalla l. n. 114 del 2014 - Decorrenza - Ragioni. LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - CORRISPETTIVO - In genere.
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
In tema di limiti al compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, l'art. 13 bis del d.l. n. 90 del 2014, conv. dalla l. n. 114 del 2014, che ha imposto l'obbligo di non superare la misura del 50% del trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dipendente di amministrazione pubblica, destinatario di detto emolumento per la collaborazione alla progettazione, esecuzione e collaudo di opere, trova applicazione per le attività professionali espletate a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione, e non per quelle compiute in data antecedente ma non ancora liquidate, attenendo la fase di liquidazione a tempistiche di gestione della cassa estranee alla disponibilità del beneficiario.
Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 13 bis, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 93 com. 7, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)