Sez. 1, Sentenza n. 2236 del 06/02/2004 (Rv. 576098 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Permesso di soggiorno - Termine per la richiesta - Derogabilità - Forza maggiore - Stato di detenzione - Configurabilità - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Ancorché detenuto, lo straniero ha la possibilità di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il permesso di soggiorno per il periodo successivo allo stato di detenzione, ben potendo egli attivare a tale fine privati o istituzioni pubbliche, che collaborano alla sua rieducazione, il centro di servizio sociale per adulti presso l'amministrazione penitenziaria e lo stesso direttore dell'istituto penitenziario; deve pertanto escludersi che lo stato di detenzione integri una situazione di forza maggiore, tale da giustificare la mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine perentorio prescritto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 17, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 72, DPR 29/04/1976 num. 431 art. 70, DPR 29/04/1976 num. 431 art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)