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Sez. 1, Sentenza n. 10568 del 03/06/2004 (Rv. 573360 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno -Termine previsto dal T. U. sull'immigrazione per la relativa richiesta - Derogabilità - Forza maggiore - Caratteri - Stato di detenzione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573360-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione, la causa di forza maggiore che, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lettera b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, giustifica il ritardo, rispetto al prescritto termine perentorio, nella richiesta del permesso di soggiorno sussiste quando l'atto dovuto non venga compiuto dallo straniero a causa di una forza esterna al suo volere che abbia irresistibilmente influito sulla sua possibilità di agire, escludendola totalmente, il che non è ravvisabile nello stato di detenzione di per sè solo, perché questo, pur limitando il detenuto nelle sue possibilità di movimento, non esclude che egli possa, tramite la direzione dell'istituto di pena, inviare alle competenti autorità istanze e richieste.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)