Sez. 3, Sentenza n. 3134 del 22/05/1982 (Rv. 421078 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - DANNO DERIVANTE DA LAVORI ESEGUITI IN FORZA DI CONVENZIONE - COMMITTENTE ED ESECUTORE MATERIALE - ACCERTAMENTO DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ - CRITERI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - DANNO DERIVANTE DA LAVORI ESEGUITI IN FORZA DI CONVENZIONE - COMMITTENTE ED ESECUTORE MATERIALE - ACCERTAMENTO DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ - CRITERI.*
Quando il danno prodotto a terzi dipenda dai lavori eseguiti in forza di convenzione stipulata tra un committente ed un esecutore materiale, ai fini dell'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente di costoro e, in ipotesi, della misura delle rispettive colpe, è necessaria l'indagine sulla natura del contratto, sul suo oggetto, sulla persona che aveva la direzione dei lavori, sull'ampiezza dei relativi poteri, sulle Disposizioni eventualmente impartite dal committente, sulle modalità convenute e doverose di esecuzione dei lavori, tenendo presente che, da un lato, l'esecutore materiale, in specie se professionalmente qualificato, non è tenuto ad eseguire acriticamente le istruzioni del committente, avendo anzi il dovere di rifiutarle se possano recare pregiudizio a chiunque; e che, d'altro canto, il committente non è immune da colpa se - pur essendo i lavori opera diretta dell'esecutore materiale - la loro pericolosità sia così intensa e palese da essere riconoscibile anche da un profano. (V 3102/77, mass n 386654).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)