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Sez. 2, Sentenza n. 3102 del 11/07/1977 (Rv. 386654 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI - PROGETTO - IN GENERE - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - PROGETTO MINUZIOSO E DETTAGLIATO - DIFETTI DEL PROGETTO E DELLE ISTRUZIONI DEL DIRETTORE - OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI RILEVARLI - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386654-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI - PROGETTO - IN GENERE - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - PROGETTO MINUZIOSO E DETTAGLIATO - DIFETTI DEL PROGETTO E DELLE ISTRUZIONI DEL DIRETTORE - OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI RILEVARLI - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Anche nell'ipotesi in cui esista un progetto minuzioso e dettagliato, la cui esecuzione il committente segua attraverso il direttore dei lavori, l'appaltatore opera in autonomia e, percio, dato l'Obbligo di esatta prestazione su di lui gravante, egli e tenuto a rilevare, nei limiti in cui cio rientra nelle sue capacita tecniche, gli eventuali difetti sia del progetto che delle istruzioni del direttore dei lavori ed e tenuto a fare presenti tali difetti al committente. Ne deriva che, nella ipotesi, l'appaltatore e responsabile nei confronti del committente e dei terzi danneggiati ove per sua colpa non rilevi tali difetti ovvero ometta di farne denuncia mentre, invece - nei riguardi del solo committente - deve escludersi la sua responsabilita qualora, a seguito della denuncia dei vizi, egli riceva dal committente l'ordine di eseguire egualmente l'opera, perche, in tal caso, le prescrizioni contrattuali prevalgono sulle regole dell'arte. (V 1/76, mass n 378610; (V 3809/68, mass n 337235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1662, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)