Sez. L, Sentenza n. 4200 del 02/07/1980 (Rv. 408075 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - MODIFICAZIONE E PREVALENZA DA PARTE DEL REGOLAMENTO ORGANICO DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO EMANATO UNILATERALMENTE ED AUTORITATIVAMENTE - DIVIETO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - MODIFICAZIONE E PREVALENZA DA PARTE DEL REGOLAMENTO ORGANICO DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO EMANATO UNILATERALMENTE ED AUTORITATIVAMENTE - DIVIETO - LIMITI.*
I rapporti di lavoro degli enti pubblici economici (nella specie, consorzio di bonifica di lentini) con i propri dipendenti e disciplinato su base paritaria da contratti collettivi o da contratti aziendali, cui partecipano le rappresentanze delle due parti contrapposte, e, pertanto, le norme del regolamento organico del personale, emanato unilateralmente ed autoritativamente dagli stessi enti senza la partecipazione della rappresentanza dei dipendenti, non possono prevalere, modificandole, rispetto a quelle del contratto collettivo o aziendale, di carattere bilaterale. Tuttavia, quando il contratto collettivo contiene una esplicita riserva del mantenimento in vigore della norma regolamentare, sia pure per un tempo transitorio, la recepisce in tutto il suo contenuto obbligatorio, senza mutarne i limiti e le condizioni di efficacia, rimanendo la norma regolamentare, oggetto del rinvio, inserita nella norma collettiva fino all'intervento di un nuovo contratto collettivo o aziendale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)