Sez. 6, Sentenza n. 10601 del 26/06/1981 Ud. (dep. 24/11/1981) Rv. 151110 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
La rinnovazione totale o parziale del dibattimento di appello costituisce Esercizio del potere discrezionale del giudice, che è tenuta a disporla solo se ritiene, a suo insindacabile giudizio, che il processo non possa essere definito senza l'acquisizione di nuovi elementi probatori.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)