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Sez. 1, Sentenza n. 5382 del 10/02/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 153989 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA RINNOVAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153989-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA RINNOVAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ.*

La rinnovazione totale o parziale del dibattimento costituisce Esercizio del potere discrezionale del giudice, che è tenuto a disporla soltanto se ritiene, a suo insindacabile giudizio, che il processo non possa essere definito senza l'acquisizione di nuovi elementi probatori. (V mass n 153102; (V mass n 151564; (V mass n 151110).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)