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Sez. 3, Sentenza n. 8689 del 08/08/1995 (Rv. 493610 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Difetto della situazione presupposta al momento della conclusione del contratto - Nullità del contratto - Difetto successivo - Risolvibilità del medesimo.
Stato
decisa il 1995-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493610-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE

Nel contratto in cui sia ravvisabile una presupposizione e cioè una obbiettiva situazione di fatto che i contraenti, pur non facendone menzione, abbiano sottinteso o tenuto presente come premessa implicita del consenso, indipendentemente dalla loro volontà, ove la situazione presupposta difetti già al momento della conclusione del negozio, si verifica un ipotesi di nullità del contratto, risolvendosi detto difetto in una mancanza di causa; ove invece la situazione presupposta venga successivamente meno nella fase esecutiva del contratto concluso, si verifica una risolvibilità del medesimo per fatto non imputabile alle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)