Sez. 6, Sentenza n. 3705 del 13/01/1981 Ud. (dep. 21/04/1981) Rv. 148499 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - RINUNCIABILITA DEL BENEFICIO DA PARTE DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - ESCLUSIONE.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - RINUNCIABILITA DEL BENEFICIO DA PARTE DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - ESCLUSIONE.*
La concessione della sospensione condizionale della pena e rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito che, quando ne ricorrono i presupposti, puo accordare il beneficio anche senza la richiesta dell'imputato il quale, pertanto, del beneficio stesso non puo disporre. Ne consegue che, una volta concesso, il beneficio non e rinunciabile, ne puo formare oggetto di impugnazione nemmeno sotto il profilo che la sospensione nei casi puniti dal comma secondo dell'art 604 cod proc pen comporta la iscrizione della condanna nel casellario giudiziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)