Sez. 1, Ordinanza n. 10701 del 22/04/2026 (Rv. 678494-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istruzione probatoria - Poteri officiosi d'indagine - Contenuto - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Presupposti vincolanti - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, i poteri di indagine officiosa del tribunale - che si esplicano nell'acquisizione di informazioni, nell'utilizzazione dei dati rilevanti e nell'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari - hanno natura integrativa e suppletiva e sono limitati ai fatti oggetto di allegazioni difensive delle parti, per cui non sono subordinati a presupposti vincolanti, ma postulano una valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'incompletezza del materiale probatorio e la concreta acquisibilità nonché rilevanza degli elementi da acquisire; ne consegue che il loro mancato esercizio non determina di per sé l'illegittimità della decisione e, ove adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
CCII [ rnc : art = 0001 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0015 00, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)