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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6991 del 11/03/2019 (Rv. 653109 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istruzione probatoria - Poteri officiosi d'indagine - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653109-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, i poteri di indagine officiosa previsti dall'art. 15 l. fall. sono finalizzati a colmare mere lacune probatorie dell'interessato e sono limitati ai fatti oggetto di allegazioni difensive delle parti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta immune da censure la decisione dei giudici di merito di non attivare i poteri in parola – neppure attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio – a fronte della produzione di documenti inidonei a fornire la minima certezza in ordine alla corrispondenza alla realtà dei dati ivi rappresentati e di una consulenza di parte priva di indicazioni sufficientemente analitiche).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 4, Legge Falliment. art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)