Sez. 3, Sentenza n. 341 del 18/01/1988 (Rv. 456912 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - OPPOSIZIONE DEL TERZO ACQUIRENTE GIUSTIFICATA (COME PER LA INCERTEZZA DELLA SUSSISTENZA NEL RISCATTANTE DEI REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI DALLA LEGGE PER L'ESERCIZIO DEL RISCATTO) - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISCATTO - RISARCIMENTO DEL DANNO SPETTANTE AL RETRATTATO - ESTENSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - OPPOSIZIONE DEL TERZO ACQUIRENTE GIUSTIFICATA (COME PER LA INCERTEZZA DELLA SUSSISTENZA NEL RISCATTANTE DEI REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI DALLA LEGGE PER L'ESERCIZIO DEL RISCATTO) - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISCATTO - RISARCIMENTO DEL DANNO SPETTANTE AL RETRATTATO - ESTENSIONE.*
In tema di riscatto agrario, nel caso di opposizione del terzo acquirente alle pretese del riscattante, il risarcimento del danno spettante al detto acquirente a norma e nei limiti dell'art. 1485 cod. civ. nei confronti del venditore, a seguito dell'accoglimento della domanda di riscatto, si estende all'arco di tempo intercorrente fra il suo acquisto e la decisione definitiva sul riscatto, sempre che la sua opposizione sia giustificata (come per l'incertezza sull'esistenza nel riscattante dei requisiti richiesti dalla legge per l'Esercizio del riscatto, in conseguenza del comportamento del venditore del fondo). (V 1871/83, mass n 426720).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)