Sez. U, Sentenza n. 574 del 16/01/2003 (Rv. 559781 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Controllo della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato - Limiti - Fattispecie in tema di annullamento del diniego di conferma di un insegnante di religione, a seguito della revoca della idoneità, ritenuta sindacabile dal Consiglio di Stato in quanto atto procedimentale finalizzato all'emissione dell'atto di nomina, da parte dell'ordinario diocesano.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Il controllo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l'ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui attengono gli errori "in iudicando", giacché detti errori esorbitano dai confini dell'astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed attengono all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, investendo quindi l'accertamento della fondatezza o meno della domanda. (Nella specie - chiamato a giudicare della legittimità del diniego di conferma, da parte del preside di istituto scolastico, di un insegnante di religione a seguito della revoca della dichiarazione di idoneità da parte dell'ordinario diocesano e del conferimento dell'incarico ad altro insegnante, in un caso nel quale l'ordinario diocesano aveva, contestualmente alla revoca, riconosciuto detta idoneità al primo insegnante per altro istituto scolastico - il Consiglio di Stato aveva annullato l'atto impugnato, ritenendo la dichiarazione di idoneità e di revoca da parte del vescovo atto endoprocedimentale finalizzato al provvedimento finale, in quanto tale suscettibile di valutazione sotto il profilo della conformità ai criteri di ragionevolezza e di non arbitrarietà; le S.U., investite del ricorso dell'istituto scolastico, lo hanno dichiarato inammissibile, in quanto risolventesi in una non consentita prospettazione di "errores in iudicando").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 05/06/1930 num. 824 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 309, DPR 16/12/1985 num. 751 CORTE COST., DPR 23/06/1990 num. 202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)