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Sez. U, Sentenza n. 10012 del 23/07/2001 (Rv. 548418 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Decisione resa in sede di giudizio di ottemperanza - Errori "in iudicando" o "in procedendo" - Sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548418-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

I soli motivi inerenti alla giurisdizione, per i quali gli art. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ. consentono il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, comprendono, anche in sede di giudizio di ottemperanza, i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, sicché non sono sindacabili dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione pretesi errori "in procedendo" o "in iudicando", sostanziandosi gli errori predetti in vizi che attengono all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)