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Sez. L, Sentenza n. 18401 del 20/09/2016 (Rv. 641196 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno "una tantum" ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Indennizzo ex art. 1 della stessa legge - Identità del fatto costitutivo - Conseguenze in tema di giudicato.
Stato
decisa il 2016-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641196-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'assegno "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei superstiti qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie indicate dalla legge sia derivata la morte del soggetto danneggiato, ha come fatto costitutivo del diritto azionato "iure proprio" la presenza dell'evento morte, ma presuppone necessariamente anche il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo ex art. 1, comma 1, della medesima legge, sicché il giudicato formatosi sulla mancanza dei presupposti dell'indennizzo in favore del soggetto danneggiato spiega efficacia anche nei confronti dell'avente diritto superstite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)