Sez. 5, Sentenza n. 19190 del 19/01/2001 Ud. (dep. 11/05/2001) Rv. 218883 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - CAPACITÀ PROCESSUALE | Persona offesa - Avvenuta nomina di un difensore - Successiva costituzione di parte civile da parte di quest'ultimo - Procura speciale - Necessità - Sottoscrizione nella veste di parte e difensore - Ammissibilità.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - CAPACITÀ PROCESSUALE
La persona offesa che, ai sensi dell'art 101 Cod.proc.pen., abbia nominato un suo difensore, quando successivamente si costituisce parte civile (e salvo che ne nomini uno diverso), continua ad essere assistita da quello precedentemente indicato; ne consegue che, ferma restando la necessità della procura speciale, la sottoscrizione apposta dal procuratore in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile deve ritenersi effettuata nella duplice veste di parte e difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 101 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)