Sez. 1, Sentenza n. 24018 del 20/03/2002 Ud. (dep. 21/06/2002) Rv. 221887 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE | Difensore della parte civile - Procura speciale - Modalità di conferimento - Apposizione a margine o in calce alla dichiarazione di costituzione con sottoscrizione autenticata - Legittimità.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE
La procura speciale al difensore della parte civile può anche essere apposta, a norma dell'art. 100, comma 2, cod. proc. pen., in calce o a margine della dichiarazione di costituzione, di tal che la esistenza in calce o a margine di tale atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sè.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)