Sez. 1, Sentenza n. 5276 del 06/12/1977 (Rv. 388930 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DI UN DIVERSO FONDAMENTO NORMATIVO, RISPETTO A QUELLO INVOCATO IN PRIMO GRADO, PER L'APPLICAZIONE DI UN BENEFICIO FISCALE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DI UN DIVERSO FONDAMENTO NORMATIVO, RISPETTO A QUELLO INVOCATO IN PRIMO GRADO, PER L'APPLICAZIONE DI UN BENEFICIO FISCALE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
In tema di agevolazioni tributarie puo invocarsi nel giudizio di appello un diverso fondamento normativo per il richiesto beneficio fiscale solo se il mutamento della causa petendi non importi la esigenza di nuove indagini, ma soltanto l'applicazione di una diversa disciplina giuridica ad una situazione di fatto gia accertata, senza alterare l'ambito originario della controversia. (Conf 430/73, mass n 362413).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 28/06/1943 num. 666 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)