Sez. 1, Sentenza n. 430 del 12/02/1973 (Rv. 362413 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DI UNA NORMA DIVERSA DA QUELLA DEDOTTA IN PRIMO GRADO A FONDAMENTO DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI UN BENEFICIO FISCALE - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DI UNA NORMA DIVERSA DA QUELLA DEDOTTA IN PRIMO GRADO A FONDAMENTO DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI UN BENEFICIO FISCALE - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
In tema di agevolazioni tributarie, nel giudizio di appello puo invocarsi un diverso fondamento normativo per il richiesto beneficio fiscale, se il mutamento della causa petendi non importi l'esigenza di nuove indagini, ma soltanto l'applicazione di una diversa disciplina giuridica ad una situazione di fatto gia accertata, senza alterare l'ambito originario della controversia riguardante la spettanza, oppur non, di un trattamento di favore. (nella specie, e stato escluso che potessero essere invocate per la prima volta in grado di appello - in un giudizio in cui si controverteva sull'applicabilita del beneficio fiscale previsto dalla legge 28 giugno 1943, n 666, per gli Atti di acquisto di aree occorrenti per l'esecuzione dei piani regolatori - le agevolazioni per la costruzione di case di abitazioni non di lusso e per le opere relative agli impianti di incenerimento, eliminazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, previste, rispettivamente, dall'art 14 della legge 2 luglio 1949, n 408, e dalla legge 20 marzo 1941, n 366, modificata con DPR 19 agosto 1954, n 968). (V 202/71, mass n 349609).*
Riferimenti normativi: Legge 28/06/1943 num. 666, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, DPR 19/08/1954 num. 968 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)