Sez. L, Sentenza n. 27197 del 10/10/2025 (Rv. 676761-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società costituite e partecipate da enti locali per la gestione dell’edilizia residenziale pubblica - Pagamento dei contributi per gli assegni familiari - Esonero - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali, al fine di esercitare le funzioni concernenti il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica, sono obbligate a versare all'INPS i contributi per gli assegni familiari, non ricorrendo, in ragione della loro natura giuridica privata, i presupposti dell'esenzione prevista dall'art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955 né altre ipotesi derogatorie, che solo lo Stato ha la potestà di stabilire, quale titolare della competenza legislativa esclusiva nella materia della previdenza sociale ex art. 117, comma 2, lettera o), Cost..
DPR 30/05/1955 num. 797 art. 79, Costituzione art. 117 com. 2 lett. O, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 com. 2 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 03/11/1998 num. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)