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Sez. L - , Ordinanza n. 5429 del 25/02/2019 (Rv. 652920 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società a partecipazione pubblica - Per la gestione dell’edilizia residenziale pubblica - Contribuzione minore - Esonero dal pagamento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652920-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

L'affidamento della gestione dell'edilizia residenziale pubblica a società partecipate, anche totalmente, dagli enti pubblici locali non muta la natura giuridica privata delle dette società in ordine agli obblighi previdenziali, e non le esonera, conseguentemente, dal versamento della contribuzione cd. minore (per malattia, maternità, fondo di garanzia per insolvenza datore di lavoro e t.f.r. etc.), perché la finalità perseguita dal legislatore attraverso la promozione di strumenti non autoritativi per la gestione di taluni servizi di interesse pubblico è quella di tutelare le dinamiche del mercato e della concorrenza, mentre assume prevalente rilievo, in ordine agli obblighi contributivi, il passaggio del personale addetto dal regime pubblicistico a quello privatistico.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 35, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 13, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148, Legge Reg. Toscana 03/11/1998 num. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)