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Sez. 4, Sentenza n. 43409 del 18/10/2007 Ud. (dep. 23/11/2007) Rv. 237985 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Contestazione dell'attribuzione delle voci colloquianti - Perizia fonica - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237985-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazione di conversazioni telefoniche e tra presenti, qualora venga contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica per il relativo accertamento, potendo trarre il proprio convincimento in merito da altre circostanze che consentano di attribuire con certezza le voci intercettate. (Fattispecie in cui sono stati ritenuti sufficienti all'identificazione dell'imputato il ricorrente utilizzo nel corso delle conversazioni del suo notorio soprannome, l'origine di alcune telefonate intercettate dall'utenza a lui intestata e il fatto che nel corso di una queste egli si fosse rivolto alla propria madre appellandola come tale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)