diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15542 del 16/02/2001 Ud. (dep. 13/04/2001) Rv. 219262 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Testimone - Momento di assunzione della qualifica - Indicazione.
Stato
decisa il 2001-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219262-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE

La qualifica di testimone (e dunque di pubblico ufficiale) si acquisisce al momento in cui il giudice, dopo aver valutato la richiesta della parte, abbia ritenuta la ammissibilità della prova e, comunque, disposto la citazione; ne consegue che, a prescindere dalla materiale ricezione di tale citazione (essendo la notifica solo un mezzo -successivo al provvedimento giudiziale- necessario per assicurare la presenza davanti alla autorità giudiziaria), la esigenza di tutelare il prestigio, di garantire la libertà di deporre e di assicurare la sincerità delle dichiarazioni è perseguita -anche tramite sanzione penale- sin dal momento in cui viene emesso il suddetto provvedimento, che esplica immediatamente i suoi effetti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 398 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 468, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 468, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 124, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 124, Cod. Pen. art. 612, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)