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Sez. 6, Sentenza n. 2231 del 14/10/2024 Ud. (dep. 20/01/2025) Rv. 287454-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Corruzione in atti giudiziari - Testimone - Momento dell'assunzione della qualifica - Individuazione - Condotte precedenti - Indizi di reato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287454-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, il testimone acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale a seguito del provvedimento del giudice di ammissione delle prove, sicché le condotte tenute prima di tale momento, quand'anche accompagnate dalla dazione di denaro o dall'offerta di utilità, non possono costituire indizi di tale delitto.

Cod. Pen. art. 319 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)