Sez. 3, Sentenza n. 1591 del 06/04/1978 (Rv. 390992 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - IN SENSO DIFFORME DA QUELLO PRETESO DALLA PARTE - VIZIO DI OMESSA OD INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - IN SENSO DIFFORME DA QUELLO PRETESO DALLA PARTE - VIZIO DI OMESSA OD INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
I vizi di omessa ed insufficiente motivazione, previsti dall'art 360 n 5 cod proc civ, non possono consistere in apprezzamenti di fatto e delle prove difformi da quelli pretesi dalla parte, perche spetta soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge, e stabilire se sussistano fatti idonei a dar fondamento a presunzioni, tutto cio rientrando nel suo potere discrezionale a norma dell'art 116 cod proc civ. (Conf 3550/77, mass n 387148; (Conf 3548/77, mass n 387145).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)