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Sez. L, Sentenza n. 1272 del 04/03/1981 (Rv. 411857 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1981-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411857-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*

A norma dell'art 116 cod proc civ rientra nel potere discrezionale del giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti; ne il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto di documenti o di altre deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze si desume per implicito dagli argomenti addotti a sostegno della decisione. (V 1591/78, mass n 390992; (V 1232/78, mass n 390581; (V 3774/77, mass n 387441).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)