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Sez. 3, Sentenza n. 8486 del 03/08/1995 (Rv. 493544 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA | Fidejussore per obbligazione futura - Cumulo della qualità di socio e di garante della società debitrice principale - Richiesta di liberazione del fidejussore - Rigetto della richiesta basata sulla presunzione della conoscenza della situazione economica della società - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493544-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA

Tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 cod. civ.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 cod.civ.). Pertanto, nel caso in cui il fidejussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fidejussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sè ed alla società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 2422, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)