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Sez. 1, Sentenza n. 16862 del 25/08/2004 (Rv. 578811 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione del prefetto - Opposizione - Cancellazione della causa dal ruolo - Riassunzione mediante ricorso - Termine per l'opposizione - Computo - Riferimento all'originario ricorso - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578811-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, ove la causa di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del prefetto sia stata cancellata dal ruolo ai sensi dell'art. 181 cod. proc. civ., e successivamente riassunta con ricorso depositato nella cancelleria del giudice adìto (e non con comparsa notificata alla controparte, ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ.), il rispetto del termine perentorio di trenta giorni per l'opposizione, previsto dall'art. 205 del codice della strada, deve essere valutato in relazione al ricorso originariamente depositato, e non al ricorso in riassunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 205, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)