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Sez. 2, Sentenza n. 9860 del 11/05/2005 (Rv. 582648 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Opposizione al verbale di contravvenzione - Termine - Trenta giorni - Esclusione - Sessanta giorni - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie anteriore all'art. 204 - Bis C.d.S..
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582648-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

L'atto di opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa, e non già nel più breve termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981, atteso che il primo termine meglio si armonizza con le altre previsioni esistenti nell'ordinamento, quali quelle che, nello stesso termine di sessanta giorni, consentono al contravventore sia il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 202 del codice della strada), sia il ricorso amministrativo al Prefetto (art. 203 dello stesso codice), sia la formazione del titolo esecutivo (art. 203 citato), così realizzando l'unica soluzione compatibile col procedimento sanzionatorio previsto dal codice della strada e con le garanzie della difesa, secondo quanto indicato nelle pronunzie Corte cost. n. 255 del 1994, n. 311 del 1994, n. 315 del 1995 e n. 437 del 1995. (Fattispecie anteriore all'art. 204-bis C.d.S.).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)