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Sez. 1, Sentenza n. 2782 del 14/07/1975 (Rv. 376798 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - APPREZZAMENTO DERIVATO DA TRAVISAMENTO DEI FATTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376798-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - APPREZZAMENTO DERIVATO DA TRAVISAMENTO DEI FATTI - IRRILEVANZA.*

E insindacabile in Sede di legittimita l'apprezzamento del giudice del merito che abbia ritenuto non contestata una circostanza di causa, anche se il relativo apprezzamento sia frutto di un travisamento dei fatti giacche un errore del genere non e previsto come motivo di ricorso per Cassazione, ma puo dar luogo soltanto, eventualmente, ad impugnazione per revocazione a norma dell'art 395 n 4 cod proc civ. (Conf 986/72, mass n 357285).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)