Sez. 5, Sentenza n. 8118 del 28/04/2004 (Rv. 572400 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - RIMBORSO DELL'IMPOSTA REGOLARMENTE PERCETTA - TERMINI | Termine di decadenza triennale - Pagamento rateale - Dies a quo - Individuazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - RIMBORSO DELL'IMPOSTA REGOLARMENTE PERCETTA - TERMINI
In tema di imposta di successione, il rimborso dell'imposta, regolato dall'art. 77, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986 (applicabile ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 346 del 1990) deve essere chiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del relativo pagamento. In caso di adempimento rateale, il termine di decadenza decorre da ciascuno dei pagamenti e non dalla data dell'ultima quota del pagamento frazionato.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)