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Sez. 3, Sentenza n. 179 del 15/11/2007 Ud. (dep. 07/01/2008) Rv. 238604 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Cognizione per la prima volta del giudice di legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238604-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE

Non è proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità, la richiesta di applicazione dell'indulto, presupponendo l'art. 174 cod. pen. (" nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati") che l'applicazione dello stesso, in tal caso, vada fatta in sede esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)