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Sez. 2, Sentenza n. 37518 del 05/05/2004 Ud. (dep. 23/09/2004) Rv. 229716 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cognizione della corte di cassazione | Questione relativa all'indulto non esaminata nel giudizio di merito - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229716-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cognizione della corte di cassazione

L'applicazione dell'indulto può essere sollevata nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, allorchè non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)