Sez. 2, Sentenza n. 512 del 18/02/1966 (Rv. 321019 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO O DEL COEREDE.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO O DEL COEREDE.*
L'art 2116 cod civ abrogato, che condizionava l'usucapione ad un atto di interversione del possesso, si riferiva al possessore a titolo precario e non anche al condomino che gia possedeva animo proprio, e che, quindi, poteva usucapire la cosa comune possedendola per intero animo domini in modo esclusivo. Tale principio e stato accolto nell'art.714 cod.civ. vigente, in base al quale la usucapione dei beni ereditari si verifica per effetto del loro possesso esclusivo da parte di uno solo dei coeredi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. Abrog. art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)