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Sez. 2, Sentenza n. 512 del 18/02/1966 (Rv. 321019 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO O DEL COEREDE.*
Stato
decisa il 1966-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321019-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO O DEL COEREDE.*

L'art 2116 cod civ abrogato, che condizionava l'usucapione ad un atto di interversione del possesso, si riferiva al possessore a titolo precario e non anche al condomino che gia possedeva animo proprio, e che, quindi, poteva usucapire la cosa comune possedendola per intero animo domini in modo esclusivo. Tale principio e stato accolto nell'art.714 cod.civ. vigente, in base al quale la usucapione dei beni ereditari si verifica per effetto del loro possesso esclusivo da parte di uno solo dei coeredi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. Abrog. art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)