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Sez. L, Sentenza n. 4207 del 17/07/1979 (Rv. 400722 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE - INVALIDITA - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400722-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE - INVALIDITA - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - INSUSSISTENZA.*

Per il principio espresso nell'art 1895 cod civ, secondo cui il contratto di Assicurazione e nullo, e percio l'assicurato non ha diritto all'indennita, se il rischio assicurato non esisteva al momento della conclusione del contratto, il diritto alla pensione di invalidita dell'INPS non spetta se il lavoratore assicurato era gia affetto da invalidita pensionabile in epoca anteriore alla Costituzione del rapporto assicurativo. (Conf 3701/78, mass n 393217).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)