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Sez. L, Sentenza n. 3701 del 24/07/1978 (Rv. 393217 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA PREESISTENZA - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393217-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA PREESISTENZA - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Per il principio, espresso nell'art 1895 cod civ, secondo cui il contratto di Assicurazione e nullo, e percio l'assicurato non ha diritto all'indennita, se il rischio assicurato non esisteva al momento della conclusione del contratto, il diritto alla pensione d'invalidita INPS non spetta se il lavoratore assicurato era gia affetto da invalidita pensionabile in epoca anteriore al costituirsi del rapporto assicurativo. E, perche il giudice prenda in considerazione la preesistenza della invalidita alla Costituzione del rapporto assicurativo, non e necessaria l'eccezione di parte, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale, per cui e sufficiente che emerga comunque dagli Atti di causa (nella specie, dalla relazione del consulente tecnico). (Conf 996/77, mass n 384621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)