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Sez. 2, Sentenza n. 2910 del 02/08/1969 (Rv. 342760 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ENTE PUBBLICO - CARENZA DELL'AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E DELL'APPROVAZIONE TUTORIA - IMPROCEDIBILITA DELL'OPPOSIZIONE - PRODUZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI IN CASSAZIONE - SANATORIA RETROATTIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342760-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ENTE PUBBLICO - CARENZA DELL'AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E DELL'APPROVAZIONE TUTORIA - IMPROCEDIBILITA DELL'OPPOSIZIONE - PRODUZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI IN CASSAZIONE - SANATORIA RETROATTIVA - LIMITI.*

La opposizione a decreto ingiuntivo per diritti di procuratore ed onorari di avvocato, proposta da un ente la cui capacita processuale e subordinata all'autorizzazione a stare in giudizio da parte dell'organo istituzionalmente competente, nonche alla relativa approvazione dell'autorita tutoria, va dichiarata improcedibile in difetto delle dette autorizzazione ed approvazione. La produzione di esse, per la prima volta, in Cassazione vale peraltro a sanare, operando retroattivamente, le precedenti irregolarita di Costituzione nelle fasi di merito. Ma tale sanatoria non puo trovare applicazione nel caso in cui il giudice di merito abbia gia rilevato la Mancanza del presupposto processuale e ne abbia tratto le dovute conseguenze. (V 739-69, massima n 339031).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)