Sez. 3, Sentenza n. 739 del 06/03/1969 (Rv. 339031 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - ENTI PUBBLICI - PRODUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO OD IN CASSAZIONE - SANATORIA - EFFICACIA RETROATTIVA - CONCESSIONE DOPO IL DECORSO DEL TERMINE PER IMPUGNARE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - ENTI PUBBLICI - PRODUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO OD IN CASSAZIONE - SANATORIA - EFFICACIA RETROATTIVA - CONCESSIONE DOPO IL DECORSO DEL TERMINE PER IMPUGNARE - IRRILEVANZA.*
L'autorizzazione di un ente pubblico a stare in giudizio, anche se prodotta dopo l'inizio del giudizio medesimo e finanche per la prima volta in Cassazione, vale non soltanto a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede, ma anche a sanare, operando retroattivamente, le irregolarita che eventualmente inficiassero i giudizi precedenti, a causa della Mancanza di autorizzazione. Poiche siffatta autorizzazione costituisce una condizione di efficacia e non gia un requisito di validita dell'atto di Costituzione in giudizio dell'ente, la sanatoria si verifica ancorche l'autorizzazione stessa sia stata concessa dopo trascorso il termine di decadenza per proporre l'impugnazione. (V. 1448-67, massima n.328106 1095-67, massima n.327488).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 26/03/1955 num. 173 art. 5, Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)