Sez. U, Sentenza n. 721 del 13/03/1972 (Rv. 356846 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - CONSEGNA DEL PLICO AL DESTINATARIO - NECESSITA - MANCANZA DELLA RICEVUTA DI RITORNO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - CONSEGNA DEL PLICO AL DESTINATARIO - NECESSITA - MANCANZA DELLA RICEVUTA DI RITORNO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
A norma dell'art 149 cod proc civ la notificazione degli Atti giudiziari per mezzo del servizio postale si perfeziona non gia con la spedizione da parte dell'ufficiale giudiziario del plico raccomandato, contenente l'atto da notificare, bensi con la consegna del plico al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in luogo di costui, effettuata da un agente postale ed attestata dalla ricevuta di ritorno che deve essere allegata all'originale dell'atto notificato. Quindi, allorquando manca tra gli Atti processuali la suddetta ricevuta di ritorno, la notificazione deve considerarsi non avvenuta. (V 181'70, mass n 344973).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)