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Sez. L, Sentenza n. 4926 del 03/03/2014 (Rv. 630725 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Accordo aziendale - Interpretazione unitaria - Lettura complessiva dell'accordo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630725-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Per i dipendenti del Banco di Napoli, la norma transitoria introdotta dalla dichiarazione a verbale, accessoria all'accordo aziendale sottoscritto in data 26 luglio 1995, allo scopo di consentire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di promozioni, deve essere interpretata, nel rispetto del criterio letterale e di quello logico-sistematico, come contenente la previsione di una regola generale e di una deroga alla stessa, in funzione dell'esigenza di conservare la graduatoria esistente anteriormente alla data del nuovo accordo, poiché relativa ad una ridotta platea di personale. Ne consegue che, in relazione alla previsione generale, nelle promozioni per merito comparativo alla qualifica di funzionario di direzione da effettuarsi sino al dicembre 1998, doveva essere considerato anche il punteggio aggiuntivo di otto punti per la relativa idoneità, mentre, con riguardo alle disposizioni da rogatorie, sussisteva l'impegno dell'istituto datore di lavoro di effettuare un ciclo di promozioni alla medesima qualifica entro il 31 dicembre 1995, sulla base dei punteggi maturati alla data del 31 dicembre 1994 e secondo la disciplina del previgente regolamento del personale, in cui non era contemplato il suddetto punteggio aggiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)