Sez. 3, Sentenza n. 9207 del 30/08/1995 (Rv. 493826 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Obbligo di rimetterla in pristino stato - Inadempimento di tale obbligo - Conseguenze - Rifiuto del locatore di ricevere la cosa - Legittimità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
È legittimo il rifiuto del locatore, ai sensi degli artt. 1176, 1218 cod. civ., di accettare la restituzione della cosa locata sino a quando il conduttore non l'abbia rimessa in pristino stato, rendendosi inadempiente all'obbligazione di cui all'art. 1590 cod. civ. (nella specie il conduttore si era rifiutato di rimuovere dai locali le opere di tramezzatura ivi realizzate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)