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Sez. 1, Sentenza n. 4042 del 07/07/1982 (Rv. 421996 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - BIANCOSEGNO - PATTO DI RIEMPIMENTO - VIOLAZIONE DA PARTE DEL MANDATARIO AD SCRIBENDUM CONSISTENTE NELLA SOTTOSCRIZIONE SENZA LA PRECISAZIONE DELLA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE - DEDUZIONE DI TALE VIOLAZIONE - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421996-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - BIANCOSEGNO - PATTO DI RIEMPIMENTO - VIOLAZIONE DA PARTE DEL MANDATARIO AD SCRIBENDUM CONSISTENTE NELLA SOTTOSCRIZIONE SENZA LA PRECISAZIONE DELLA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE - DEDUZIONE DI TALE VIOLAZIONE - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ.*

La denuncia della violazione del patto di riempimento di un foglio firmato in bianco, fondata sulla mancata integrazione, da parte del mandatario ad scribendum, della sottoscrizione dell'emittente con la precisazione della sua qualità di rappresentante di altro soggetto si traduce in una contestazione della provenienza e della riferibilità della dichiarazione ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., e quindi richiede per il suo valido esperimento la querela di falso, in quanto tra la dichiarazione sottoscritta da un soggetto in proprio e quella sottoscritta dal medesimo soggetto nella qualità di rappresentante di un terzo sussiste un rapporto di totale alterità e la contestazione della prima dichiarazione, sotto il profilo che era stata voluta la seconda è sostanzialmente identica a quella che, investendo il riempimento perché sine pactis e la dichiarazione risultante, tende ad evidenziare che detta dichiarazione non era stata voluta. (V 6358/81, mass n 417156; (V 3068/81, mass n 413633; (V 2590/81, mass n 413367).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)