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Sez. 6, Sentenza n. 10303 del 12/05/1982 Ud. (dep. 30/10/1982) Rv. 155903 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITE: MOTIVAZIONE CONGRUA - FATTISPECIE: RICOVERO IN CLINICA.*
Stato
decisa il 1982-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155903-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITE: MOTIVAZIONE CONGRUA - FATTISPECIE: RICOVERO IN CLINICA.*

L'apprezzamento compiuto dal giudice di merito in ordine allo impedimento a comparire in udienza, addotto dall'imputato, ha natura discrezionale: il giudice infatti può vagliare liberamente l'impedimento a comparire, con riferimento sia alla gravità che alla veridicità della malattia, tale valutazione si sottrae ad ogni censura in Sede di legittimità, se congruamente motivata. (nella specie il giudice di merito aveva ritenuto che il semplice ricovero in clinica non costituisse un'ipotesi di assoluta impossibilità a comparire, in assenza di specifica attestazione in proposito). (Conf mass n 154486 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)