Sez. 1, Sentenza n. 561 del 17/03/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154486 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE LOGICA ED ADEGUATA - SUSSISTENZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE LOGICA ED ADEGUATA - SUSSISTENZA.*
Il giudice è libero di negare attendibilità alla prova dello impedimento a comparire dell'imputato mediante esibizione di certificato medico, sia per quanto attiene alla veridicità della certificazione, sia per ciò che concerne la natura, gravità ed attualità dell'impedimento, ma deve dar ragione del suo convincimento, con motivazione logica ed adeguata, in conformità dei principi generali di ordine costituzionale e di quello specifico di cui all'art. 148 cod. proc. pen., secondo cui la motivazione a pena di nullità, costituisce elemento essenziale di ogni ordinanza. (Conf. Mass. N. 151704 ed ivi citate sull'Obbligo della motivazione e sulla inammissibilità del ricorso per Cassazione, in caso di motivazione adeguata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)