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Sez. 2, Sentenza n. 4037 del 12/07/1979 (Rv. 400529 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FORMA E CONTENUTO - FATTISPECIE (DIFFIDA NON CONTENENTE UNA CHIARA DETERMINAZIONE DI FAR DERIVARE DAL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE LA RISOLUZIONE DI DIRITTO).*
Stato
decisa il 1979-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400529-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FORMA E CONTENUTO - FATTISPECIE (DIFFIDA NON CONTENENTE UNA CHIARA DETERMINAZIONE DI FAR DERIVARE DAL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE LA RISOLUZIONE DI DIRITTO).*

Per la diffida ad adempiere, di cui all'art 1454 cod civ, la legge non prescrive particolari requisiti di Forma, dovendosi avere riguardo soltanto agli effetti sostanziali, che consistono nel porre il contraente in condizione di conoscere con chiarezza che la controparte intende che il contratto sia tempestivamente adempiuto nel termine fissato e che, nel caso che lo stesso decorra inutilmente, il contratto stesso si riterra risolto. (nella specie, si e ritenuto che l'espressione con cui il creditore faceva presente alla controparte che avrebbe tratto dal mancato rispetto del termine tutte le conseguenze di diritto, non rendeva chiara la Determinazione del diffidante di volere fare derivare dall'inutile decorso del tempo contenuto nella diffida la risoluzione ipso iure del contratto). (Conf nn 2165 e 1482/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)