Sez. 1, Sentenza n. 6982 del 03/05/1982 Ud. (dep. 14/07/1982) Rv. 154651 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - APPELLO DELLE ALTRE PARTI - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - APPELLO DELLE ALTRE PARTI - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO.*
Il ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile si converte ope legis in appello, quando la sentenza sia nel contempo impugnata con appello dalle altre parti del processo, legittimate a proporre tale mezzo di impugnazione, tale conversione costituisce concreta applicazione del principio della unitarietà del processo, dettato dalla esigenza pratica e logica di evitare la possibilità che in uno stesso processo (se frazionato) vengano emanate decisioni fra loro contrastanti. (Conf. Mass nn. 152444/82 ed ivi citate, 137475/77, 135213/77; contra mass n. 124351/73, nel senso che il ricorso della parte civile non si converte in appello, nel caso di appello del solo imputato avverso sentenza di assoluzione per insufficienza di prove; V. Mass nn. 150023/81, 149000/81, 146573/80 conformi in genere sul problema della conversione delle impugnazioni).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 514
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)