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Sez. 5, Sentenza n. 482 del 04/11/1983 Ud. (dep. 19/01/1984) Rv. 162158 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162158-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*

Il ricorso per Cassazione della parte civile, proposto contro sentenza per lei inappellabile, è ammissibile solo se contro la stessa decisione non segua un esame in appello, cui la parte civile stessa abbia titolo per partecipare. Tuttavia, poiché l'appello può essere rimosso attraverso la rinuncia della parte impugnante, la verifica dell'inammissibilità del ricorso è condizionata all'esito del giudizio di appello. (V mass n 159918; (Conf mass n 159600, sulla prima parte; (Conf mass n 158867; (Conf mass n 155427; (Conf mass n 154651, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 514

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)