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Sez. L, Sentenza n. 3525 del 12/06/1985 (Rv. 441147 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - QUALIFICA DI "REDATTORE CAPO" - RICONOSCIMENTO PER ISCRITTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1985-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441147-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - QUALIFICA DI "REDATTORE CAPO" - RICONOSCIMENTO PER ISCRITTO - ESTREMI.*

Al fine dell'attribuzione della qualifica di "redattore capo" di cui all'art. 11 del contratto nazionale di lavoro giornalistico 25 gennaio 1971 e successivi, il riconoscimento per iscritto di detta qualifica deve essere inteso come espressione di una volontà negoziale proveniente dall'imprenditore o da suoi organi legittimati ad esprimerla; non sono perciò idonei a tale riconoscimento gli scritti - che pur contenendo l'indicazione di detta qualifica - o non provengono dal datore di lavoro ovvero non sono diretti personalmente al lavoratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 25/02/1971 num. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)