Sez. L, Sentenza n. 5370 del 05/11/1985 (Rv. 442608 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IMPIEGO PRIVATO - IN GENERE - LAVORO GIORNALISTICO - REDATTORE CAPO - QUALIFICA RELATIVA - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IMPIEGO PRIVATO - IN GENERE - LAVORO GIORNALISTICO - REDATTORE CAPO - QUALIFICA RELATIVA - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 11 del contratto nazionale di lavoro giornalistico 28 gennaio 1967, disposizione riprodotta nei successivi contratti di categoria del 1969, 1971, 1972, 1975 e 1977 e contenente - a differenza dell'art. 11 del C.C.n.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153 - la specifica indicazione delle mansioni del redattore capo, tale qualifica spetta, oltre che al soggetto cui sia attribuita per iscritto, soltanto al giornalista professionista che, presso la Sede centrale del giornale e alle dirette dipendenze del direttore, diriga, coordinandola, l'attività di tutti i servizi redazionali, accentrati presso la Sede predetta, costituendo le redazioni periferiche e succursali un unico servizio redazionale (pagina locale). (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva escluso che la qualifica di redattore capo spetti, di regola, al giornalista preposto ad una redazione di provincia, diversa da quella operante nella Sede centrale del giornale o nella Sede di Roma). (V 3525/85, mass n 441147; (V 3577/83, mass n 428464; (V 3606/79, mass n 400017).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 11, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Contr. Coll. 28/01/1967 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)